Mi è sembrato opportuno riportare qui, in maniera sommaria, alcune riflessioni sul nuovo regolamento comunale per “l'Istituzione dell'albo delle associazioni".
Purtroppo per un'improvviso problema tecnico, dovuto ad assenza di linea internet dal luogo in cui ero collegato, non sono riuscito a portare il mio contributo alla discussione nel Consiglio Comunale del 30/12/2020.
Riassumendo pongo alla vostra attenzione le riflessioni su quanto si è deliberato:
- Prima di tutto si denuncia l’assenza di confronto con le associazioni che si ritrovano un regolamento che regola in maniera dettagliata il loro rapporto con l’Ente senza averne avuto alcuna comunicazione. Dal mio punto di vista tale comportamento è inaccettabile, nella logica del coinvolgimento e del reciproco rispetto di chi, in maniera volontaria, produce sul territorio
cultura, sport, volontariato ecc. - Nel titolo si parla di “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni”. Come mai questo titolo, se l’Albo delle Associazioni esiste regolarmente da anni?
Basta verificarlo su diverse pagine del sito web istituzionale del Comune, che riporto negli approfondimenti di sotto, per comprendere che esiste già l'albo, a cui molte associazioni in questi anni si sono iscritte. - Il titolo, oltre che errato è anche riduttivo visto che riguarda vari aspetti dell’ambito associativo. In tutti gli altri regolamenti simili ci si ferma alla sola regolamentazione dell’Albo; in questo regolamento si disciplinano tanti altri aspetti rilevanti dell’ambito associativo.
Quali sono i veri motivi che spingono l’amministrazione Nitti e la sua intera maggioranza ad entrare così capillarmente in rapporti così stretti fra le associazioni e il possibile riconoscimento di contributi da parte del comune?
Ci riferiamo nello specifico a:- ART. 12 – Forme di sostegno
- ART. 13 – Definizione dei criteri
- ART. 14 – Oggetto e natura del patrocinio
- ART. 15 – Criteri per la concessione del patrocinio
- ART. 16 – Concessione contributi economici
- ART. 17 – Modalità di erogazione contributi economici
- ART. 18 – Concessione di beni strumentali
- ART. 19 – Concessione di beni immobili.
- E poi, non sembra un vincolo di asservimento all’attività amministrativa l’art. 5 comma “i” quando parla di “dichiarazione d’intenti contenente l’impegno a sostenere e compartecipare con la collaborazione degli associati, compatibilmente con le possibilità in termini di partecipazione dell’Associazione, alle iniziative promosse e organizzate dal Comune”?
Nello stesso articolo può certamente essere richiesto il Bilancio consuntivo, ma a cosa serve il bilancio preventivo ed addirittura il programma delle attività annuali?
E così vale anche l’art. 15 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Tra i criteri, il primo: … Coerenza dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione.
Anche in questo caso sembra che la discrezionalità dell’amministrazione sia un vincolo eccessivo.
E per l’art. 16 – CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI
Entro il 1° Ottobre di ogni anno, le Associazioni devono far pervenire all’Assessorato competente, la programmazione delle attività da svolgersi nell’anno successivo.
Eventuali progetti e/o iniziative presentati oltre la scadenza di cui al precedente comma potranno essere presi in considerazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e, comunque, in subordine rispetto ai progetti/iniziative presentati nei termini.
Come possono fare le associazioni a programmare entro il 1 ottobre le attività per l’anno successivo? Completamente scollegato dalla realtà!
Nessuna meraviglia se le associazioni che in questi anni hanno collaborato con il Comune, progettando e realizzando anche eventi di particolare rilievo, decideranno di non far parte più di questo Albo.
Dott. Andrea Palmieri
Capogruppo PD
Per approfondimenti:
Albo Associazioni
Sito ufficiale COMUNE DI CASAMASSIMA
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Albo delle associazioni sportive e di volontariato: prima iscrizione e rinnovo
Sito ufficiale COMUNE DI CASAMASSIMA
Clicca qu
Albo delle associazioni culturali: prima iscrizione e rinnovo
Sito ufficiale COMUNE DI CASAMASSIMA
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